Di seguito l’informativa riguardante le future mamme: come richiedere il bonus, per le fasce zero-tre anni e tre-sei anni

Cari genitori,

con la presente si intende dare un’informativa che può essere utile alle Scuole e a tutti coloro che la frequentano al fine di avere un quadro d’insieme relativo ai vari bonus e detrazioni fiscali che sono stati posti in essere nell’ultimo biennio per la fascia d’età zero sei anni. 

L’informativa preliminare riguarda le future mamme che, al settimo mese di gravidanza, possono chiedere il cosiddetto “bonus mamma domani” che consiste all’erogazione da parte dell’INPS (circolare 39 del 27 febbraio 2017) di un assegno di € 800,00, alla nascita del bimbo/a. 

Fascia zero tre anni:

a) Bonus bebè 2018: 80 euro per le famiglie che hanno un reddito ISEE oltre 25mila euro; 160 euro per le famiglie con reddito Isee fino a 25.000 euro; la domanda va presentata al Comune tramite CAF; 

b) Voucher baby sitting 2018 che non è altro che un bonus da 600 euro al mese per 6 mesi ed è una delle agevolazioni fiscali che sono state riconfermate dalla Legge di Stabilità 2017; 

c) La legge 232/2016 (finanziaria per il 2017) ha introdotto il bonus asilo nido a decorrere dal 29 gennaio 2018 e fino al 31/12/2018. E’ possibile presentare telematicamente domanda all’INPS per richiedere il c.d. “Bonus Asilo Nido 2018”, che consiste in un buono annuo di € 1.000,00, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asilo nido pubblici o asili nido privati autorizzati. 

Da non sottovalutare eventuali “welfare aziendali” che possono essere stati posti in essere da Imprese, nell’ambito dei contratti di lavoro con i propri dipendenti. Per questo si invitano i genitori dei bambini a informarsi presso le proprie ditte.

Fascia tre sei anni:

1) School bonus: introdotta dal DL 107/2015: credito d’imposta per il 2018 pari al 50% sull’importo massimo di € 100.000,00 per le donazioni che le persone fisiche, enti non commerciali, titolari di reddito d’impresa effettuano a favore delle scuole per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno di interventi per migliore l’occupabilità degli studenti, e non è cumulabile, per le stesse spese, con altri tipi di agevolazioni;

2) Art. 15 (TUIR) lett. e-bis): detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, per l’anno 2017. L’importo limite per questo anno è di € 717,00; 

3) Art. 15 (TUIR) lett. i-octies): detrazione 19%, non sono previsti limiti di importo «le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari  senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Le disposizioni di cui alle lettere 2) e 3) non sono cumulabili. 

Cordiali saluti. 

La presidenza

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